PREVENZIONE INCENDI: divieto accensione fuochi dal 1/7 al 31/8_ obblighi in vigore sul territorio comunale

PREVENZIONE INCENDI: divieto accensione fuochi dal 1/7 al 31/8_ obblighi in vigore sul territorio comunale

Prevenzione incendi: vietato accendere fuochi fino al 31 agosto. Nell'ordinanza sindacale tutte le misure e gli obblighi da osservare sul territorio comunale.

 

E' scattato dal 1° luglio in tutta la Toscana il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali e il divieto di qualsiasi accensione di fuochi. Fanno eccezione i fuochi  della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate,  che comunque dovranno rispettare le prescrizioni. La mancata osservanza del divieto, in vigore fino al 31 di agosto, comporterà l'applicazione di sanzioni.

 

Con ordinanza n.32 del 29 giugno 2021, il sindaco ha inoltre potenziato sul territorio comunale le misure di prevenzione agli incendi boschivi ordinando:

- a tutti i proprietari, affittuari e conduttori, in solido fra loro, di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive di provvedere immediatamente alla

1. Realizzazione di spazi difensivi di protezione per gli eventuali insediamenti presenti per un’ampiezza di almeno 20 ml. a mezzo di:

 

  • lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea;
  • ripulitura della vegetazione arbustiva e spalcatura delle conifere in modo che non via sia continuità verticale di combustibile;

 

2. Divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie ossia di materiale vegetale in genere tale da poter divenire elementi di potenziale innesco o propagazione di incendi.

 

- a tutti i proprietari, gestori e conduttori di Attività Produttive insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco:

1. Di mantenere in efficienza gli spazi difensivi come indicati al precedente punto 1. e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali;
2. Di essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, salvaguardia della pubblica e privata incolumità e alla normativa adottata per il contrasto all’emergenza COVID-19.

 

Si fa inoltre presente che nel periodo tra il 1 Luglio ed il 31 Agosto compreso, fatta salva eventuale proroga, vige su tutto il territorio Comunale:


a. il divieto assoluto di abbruciamento/combustione sui terreni, di qualsiasi tipo di
residuo vegetale agricolo e/o forestale;


b. il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all’art. 58 comma 1^, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:

  • accensione di fuochi e carbonaie;
  • abbruciamento di residui vegetali;
  • uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o
  • faville;
  • accumulo e stoccaggio all’aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente
  • infiammabili;
  • qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;

il tutto nei seguenti siti

a) nei boschi e nelle aree assimilate (L.R.T. n. 39/2000);
b) negli impianti di arboricoltura da legno;
c) nella fascia di terreno contigua alle aree di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa.

c. il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;


d. l’obbligo ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e poderale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;


e. l’obbligo ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivi e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

 

E’ consentito l’uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l’innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.



Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:


SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana: 800-425425, ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L’ANNO

 

Tutti dettagli: ordinanza sindacale n. 32 del 29 giugno 2021 ( cliccare qui)

 

  • Per info su prevenzione e comportamenti corretti da adottare: 

https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi

  • Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: 

https://www.regione.toscana.it/-/abbruciamento-di-residui-vegetali