Sentenze e provvedimenti stranieri - trascrizione in Italia

Oggetto della pratica Sentenze e provvedimenti stranieri - trascrizione in Italia
Informazioni generali Il cittadino (e lo straniero residente) può chiedere la trascrizione nei registri di stato civile delle sentenze e dei provvedimenti stranieri che lo riguaredano.
Il documento deve essere in originale o copia autentica, tradotto, legalizzato se necessario, passato in giudicato. Per la presentazione della domanda (modulo a disposizione in ufficio) e per tutte le altre informazioni sui requisiti richiesti per la trascrizione, ci si deve rivolgere ai competenti uffici di stato civile (v. sotto).
L'ufficio provvederà alla trascrizione del provvedimento, alle annotazioni nei registri di stato civile e all'aggiornamento degli archivi anagrafici.
Documenti da presentare Rivolgersi all'ufficio
Requisiti richiesti Atto di matrimonio (per la separazione e il divorzio) o atto di nascita (per gli altri provvedimenti) registrato nel Comune; residenza nel Comune per i cittadini stranieri.
Normativa di riferimento L. 31.5.1995 n. 218 (Riforma del diritto internazionale privato); DPR 3.11.2000 (Regolamento di stato civile).
Struttura competente U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale