Novita' introdotte dall'art. 12 DL 132/2014 convertito in Legge 162/2014:
E' stata introdotta la possibilità di separarsi o divorziare o rivedere le precedenti condizioni di separazione o divorzio in 2 modi diversi rispetto a quello in Tribunale:
1) in studio dell'avvocato: cosiddetta "negoziazione assistita". Si tratta di una scrittura firmata da entrambe le parti che poi il legale trasmette in Tribunale per ottenere il "nulla osta" del p.m.;
2) in Comune, ufficio Servizi Demografici, a condizione che non vi siano trasferimenti patrimoniali.
In entrambe le ipotesi ci deve essere il consenso di entrambi i coniugi.
Ma se nel primo caso si puo' sciogliere un matrimonio anche in presenza di figli minori, con handicap o non autosufficienti sul piano economico, per andare in Comune il matrimonio non deve aver prodotto prole.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi all'Ufficio Servizi Demograrici.