Il giudice popolare, in Italia, è un cittadino che viene chiamato a comporre le Corti d'Assise e le Corti d'Assise d'Appello. Riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
La disciplina principale è contenuta nella legge 10 aprile 1951, n. 287
Per ogni Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari ed entro il 31 agosto viene formato l'elenco.
I requisiti sono:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado
I nominativi che fanno parte dei due elenchi potranno essere chiamati in Tribunale per far parte della Giuria. Per essere iscritti in tali Albi, i cittadini devono presentare domanda nel Comune di residenza qualora non siano gia' iscritti.