Testamento Biologico - DAT -

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

 

Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipata di trattamento”, ovvero il cosiddetto Testamento Biologico.

 

Il testamento biologico:Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento -, esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

 

Le DAT devono essere redatte tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio,oppure per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie.

Con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

 

Il Comune non può fornire modelli o prestampati, né il personale può prestare aiuto nel redigere le DAT. Alcune associazioni o comitati e altre libere forme associative senza scopo di lucro, hanno creato dei modelli da seguire per la redazione delle DAT.

 

Il cittadino che redige la DAT, può designare una persona di fiducia (il "fiduciario"), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e/o con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, relativamente ai trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con atto successivo.

 

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

 

Deposito e registrazione nel Registro delle DAT: l'interessato (disponente) deve depositare personalmente le DAT nel Comune di residenza. L'operatore dell'Ufficio dello Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse. Il deposito delle DAT è gratuito

 

Le DAT sono registrate in apposito Registro tramite:

  1. il numero progressivo

  2. la data di presentazione della DAT

  3. le generalità complete del dichiarante

  4. l’indirizzo del dichiarante, numero di telefono ed indirizzo e-mail

All'interessato viene rilasciata copia della ricevuta attestante il deposito della stessa.

Tale attestazione può essere rilasciata a richiesta anche al fiduciario.

 

Il trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

 

Si fa presente che le DAT presentate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, attualmente, non potranno essere trasmesse a nessuna struttura sanitaria.

 

Dove rivolgersi

Ufficio Stato Civile - Palazzo Comunale – piano terra - Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 – Lari

Orari: lunedì dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 15,30 alle 17,30; giovedì dalle 15,30 alle 17,30; venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Tel.: 0587-687541 E-mail:  r.toncelli@comune.cascianatermelari.pi.it   -  e.simoni@comune.cascianatermelari.pi.it

Competenza

Servizio Risorse al Cittadino

 

Normativa di riferimento »

L. 219 del 22 dicembre 2017 'Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento';Circolare Ministeriale n. 1/2018, ad oggetto “L 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” prime indicazioni operative;