Unioni Civili e Convivenze di fatto - Novita' Legge 76 del 20 maggio 2016

Legge 76 del 20 maggio 2016 - - NOVITA' - -

 

  • UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

  • CONVIVENZE DI FATTO

 

Unioni Civili:

Coloro che intendono unirsi civilmente, devono presentarsi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile e formulare la richiesta di costituzione dell'Unione Civile.

Possono presentare richiesta 2 persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare:

  • Nome, cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza , il luogo di residenza.

  • L'insussistenza della cause impeditive (differenza di sesso; sussitenza di una delle parti di un vincolo matrimoniale o di unione civile; interdizione di una delle parti per infermità mentale; sussistenza di rapporti di parentela e affinità; condanne per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte) 

L'Ufficiale dello Stato Civile redige immediatamente il verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, ed invita a comparire di fronte a sè in una data successiva al termine di 15 giorni per rendere congiuntamente la Dichiarazione Costitutiva dell'Unione (cerimonia) alla presenza di 2 testimoni.

Nella richiesta di costituzione di Unione Civile, le parti possono rendere la dichiarazione di scelta di regime patrimoniale ed indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione.In tal caso la parte può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

 

Convivenze di Fatto: 

Si intendo "conviventi di fatto" due persone maggiorenni eterosessuali o omosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

I rapporti patrimoniali possono essere regolati con la sottoscrizione di un contratto che deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità. 

I conviventi che intendono godere delle garanzie previste dalla Legge 76/2016 indipendentemente dalla regolamentazione patrimoniale, devono ufficializzare la loro convivenza attraverso una dichiarazione anagrafica e ad una successiva registrazione nei registri anagrafici.

Si ricorda che per le Unioni Civili, l'Amministrazione Comunale, ha reso disponibili i medesimi spazi utilizzati per le celebrazioni dei matrimoni civili e le medesime tariffe.

 

Richiesta svolgimento

Tariffe

Testimoni e Modello Istat D3

Regolamento Matrimoni ed Unioni Civili

Date non disponibili