DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETà DA UTILIZZARE IN PROCEDIMENTI INERENTI LE SUCCESSIONI LEGITTIME O INTESTATE

Oggetto della pratica Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da utilizzare in procedimenti inerenti le successioni legittime o intestate
Informazioni generali Se una persona muore senza lasciare testamento, i suoi beni vengono assegnati ai parenti secondo specifiche norme di legge che regolano tale chiamata a succedere nonchè le quote di eredità o altri diritti successori loro spettanti. 
I beni lasciati dal defunto spesso sono costituiti, oltre che da immobili come case, terreni ecc..., anche da veicoli, natanti, denaro contante, gioielli, depositi bancari, titoli, ratei di pensione maturati e non riscossi, quote di liquidazione, assicurazioni, emolumenti vari, crediti da esigere e altri diritti, come la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite, quote di beni abbandonati, di risarcimento danni, ecc..., ma a volte anche da passività come appunto debiti, spese da pagare, ecc..
Di conseguenza, pur potendo qualsiasi interessato procedere di persona alla cura diretta di tutte le pratiche inerenti la successione legittima, è auspicabile, data la complessità delle procedure richieste, utilizzare l'assistenza di professionisti esperti in grado di garantire il puntuale perfezionamento di tutti i procedimenti previsti (eventuale liquidazione dell'imposta, stime, volturazioni catastali, tavolari, ecc..) 
Comunque, oltre che a presentare, nei casi previsti dalla legge, la dovuta denuncia al locale Ufficio del Registro-Successioni, e procedere alla volturazione catastale e tavolare (quest'ultima previo ottenimento del "certificato d'eredità" da parte del locale Tribunale - "Ufficio volontaria giurisdizione") degli immobili caduti in successione, i parenti del defunto sono anche chiamati a rendere specifiche dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, a comprova della loro qualità di eredi legittimi a fronte del riconoscimento di svariati diritti loro spettanti in quanto tali, sui beni, sui crediti o sulle rendite del defunto.
Se gli eredi legittimi sono più di uno, cioè ad esempio il coniuge superstite e i figli del defunto, basta che uno solo degli stessi, cioè quello che si incarica direttamente dell'istruzione delle pratiche necessarie, renda la dichiarazione anche per gli altri che risulteranno comunque tutti citati nella stessa.
Se la dichiarazione è rivolta a un privato quale una ditta individuale, una società, un'azienda di credito, un istituto bancario o finaziario (compreso Bancoposta) oppure ad aziende assicurative, associazioni, professionisti, datori di lavoro privati, ecc..., la firma del dichiarante dovrà essere autenticata e l'autenticazione sarà assoggettata all'imposta di bollo di euro 16,00 più euro 0,52 per diritti di segreteria o esente nei soli casi in cui risulta una specifica esenzione da tale imposta.
Nei casi in cui i privati, (ad esempio alcuni istituti di credito o imprese di assicurazione a fronte di somme di una certa entità) non accettano la suindicata autocertificazione, gli interessati dovranno utilizzare necessariamente l'atto di notorietà da rendersi, con il concorso di due testimoni e previo giuramento, dinanzi al cancelliere del locale Tribunale o a un notaio.
Se invece la dichiarazione è diretta a un ufficio della P.A., basterà che il dichiarante sottoscrittore abbia cura di allegare alla stessa una copia fotostatica semplice di un suo valido documento di identità personale.
Documenti da presentare un documento di identità o di riconoscimento personale del dichiarante in corso di validità
Requisiti richiesti avere la piena capacità di agire e un grado di parentela utile per la chiamata in successione legittima
Entro quale termine nessuno
Normativa di riferimento D.P.R. 28.12.2000, n. 445 modificato da art. 15 L 16.1.2003, n. 3 e da D.P.R. 7.4.2003, n. 137, nonchè , per la successione legittima, gli artt. dal 566 al 581 del Codice civile
Struttura competente U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale