GREEN PASS E GESTIONE POSITIVI A SCUOLA: NUOVO DECRETO SEMPLIFICA LE PROCEDURE

GREEN PASS E GESTIONE POSITIVI A SCUOLA: NUOVO DECRETO SEMPLIFICA LE PROCEDURE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge in materia di gestione dei casi positivi a scuola e in materia di green pass.


Scuola 

 

  • nelle scuole per l’infanzia  
    • fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza
    • dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

 

  • nelle scuole primarie
    • fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
    • dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 
  • nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
    • con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
    • con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

 

Green Pass 

 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Le persone che hanno contratto il COVID e sono guarite dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, sono equiparate a coloro che si sono sottoposti alla terza dose.


Circolazione stranieri in Italia 
 

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

 

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Meno limitazioni ai vaccinati 
 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.