CORONAVIRUS: LE MISURE DEL NUOVO DECRETO

CORONAVIRUS: LE MISURE DEL NUOVO DECRETO

Di seguito le nuove misure approvate dal Governo per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Le nuove misure saranno in vigore dal 23 marzo fino al 3 aprile.

 

  • Sono vietati tutti gli spostamenti o i trasferimenti, con qualunque mezzo effettuati,  dal Comune in cui ci si trova salvo che
    • per comprovate esigenze lavorative,
    • comprovate esigenze di assoluta urgenza
    • oppure per motivi di salute.

 

  • Restano vietati gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune
    • se non per motivi di comprovate esigenze lavorative,
    • comprovate situazioni di necessità
    • oppure per motivi di salute.

 

  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate in questo elenco. Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o agile.

 

  • Non sono sospese le attività professionali. Per tali attività restano ferme previsioni del D.P.C.M. 11.03.2020, art. 1, punto 7 e cioè che per le stesse:
    • sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile;
    • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
    • si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di 1m.;
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro

 

  • Restano consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ricomprese in questo elenco , dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Tali attività devono preliminarmente effettuare comunicazione al Prefetto della provincia in cui sono ubicate.

 

  • Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché i sevizi essenziali. 

 

  • Resta sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici.

 

  • Resta sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari.

 

  • Resta sempre consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

 

  • Sono consentite le attività degli impianti a ciclo continuo, previa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l’interruzione provochi un grave pregiudizio all’impianto stesso o pericolo di incidenti.

 

  • Sono consentite le attività dell’industria aerospaziale e della difesa, nonché le altre attività strategiche per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

 

  • Tutte le attività sospese dal DPCM 22.03.2020 debbono completare le operazioni necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della  merce in giacenza, entro il 25.03.2020

 

 

  • I termini contenuti dal DPCM 11.03.2020 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 sono prorogati dal 25.03.2020 al 03.04.2020

 

Il testo del DPCM