Accatastamento semplificato per impianti a biomassa (camini, stufe e caldaie)

Accatastamento semplificato per impianti a biomassa (camini, stufe e caldaie)

Informiamo che con Deliberazione Giunta regionale n. 222/2023 è stato disposto l'accatastamento semplificato per impianti a biomassa, camini, stufe e caldaie.

Nel caso in cui nell'abitazione sia presente un generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) deve provvedere ad un "accatastamento semplificato" dell'impianto.

Cosa significa generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW?
 

Quando si parla di generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, ci si riferisce ai camini (sia aperti che chiusi con inserti), alle stufe e alle caldaie che usano biomasse (legna, pellet, cippato). Sono invece escluse dall'accatastamento le cucine economiche, ovvero stufe dedicate alla cottura dei cibi e non collegate all'impianto di riscaldamento.

Perché è stato disposto questo censimento?

Sul sito della Regione Toscana si legge perché: "la presenza di sostanze inquinanti in atmosfera (come ad esempio le famigerate polveri sottili PM10) è causa di molti problemi di salute per tutti noi. Tra i principali fattori inquinanti delle nostre città ci sono proprio gli impianti a biomassa. I dati scientifici dicono che un caminetto emette polveri fini PM10 per 840 grammi / giga joule, una stufa a legna 760, una a pellet 29. Pensate che una caldaia a metano (quelle che abbiamo nelle nostre case) emette 0,2 / giga joule.

Che significa? Che a parità di energia prodotta un camino aperto inquina quanto 4200 caldaie!

Per questo la Regione vuole sapere quanti camini e stufe sono presenti sul proprio territorio: questo dato è fondamentale per mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10, al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell'inquinamento atmosferico."

Chi deve procedere all'accatastamento?

Nel caso l'impianto sia stato installato prima del 15 marzo 2023 è il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) a dover procedere all'"accatastamento semplificato" secondo le istruzioni che leggi in questa pagina. Se invece l'impianto è installato dopo il 15 marzo 2023 dovrà procedere il manutentore/installatore, che accederà ad una diversa procedura direttamente dal portale SIERT dove è registrato come professionista. In questo secondo caso assicurati che il tuo installatore ti rilasci la ricevuta di accatastamento e conservala con cura.

Come si effettua l'accatastamento?

L'accatastamento è effettuato tramite la procedura online presente sul Portale del S.I.E.R.T.

In caso di difficoltà con la procedura informatica è possibile inviare per mail le informazioni utilizzando il modulo messo a disposizione. Il modulo e le indicazioni per l'invio sono disponibili sulla pagina dedicata del SIERT.

Per supporto è possibile contattare il numero 800 15 18 22 oppure contattare la filiale ARRR di zona.

Se non si accatasta il proprio impianto si rischia una sanzione?

L'obbligo di accatastamento ha, come detto, il primo obiettivo di conoscere il numero degli impianti a biomassa presenti nel nostro territorio per poter assicurare una risposta coerente della Regione al problema dell'inquinamento atmosferico. Non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini. Per questo motivo la disciplina sanzionatoria prevede, in caso che il controllo operato da un ispettore di ARRR Spa riscontri il mancato accatastamento dell'impianto, non la diretta irrogazione della sanzione ma l'indicazione al cittadino di provvedere entro 30 giorni alla messa in regola. ARRR Spa è anche disponibile a supportare il responsabile dell'mpianto nella procedura informatica laddove riscontri dei problemi.

 

Tutti i dettagli sono disponibili qui: 
https://www.siert.regione.toscana.it/cit_accatastamento.php