Municipium
Descrizione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.Il testo del quesito referendario è il seguente:«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.
30 Gennaio 2026
Le domande dovranno pervenire al Comune entro le ore 13:00 di Venerdì 20 Febbraio 2026
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OPZIONE ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo, viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).
23 Gennaio 2026
OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 22 E 23 MARZO 2026
Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa. In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato. L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
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Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2026, 18:31