Autenticazione (legalizzazione) di fotografia

Oggetto della pratica Autenticazione (legalizzazione) di fotografia
Informazioni generali La legalizzazione della fotografia (prevista dall'art. 34 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) consiste nell’attestazione, da parte della Pubblica Amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.
Se un’amministrazione prescrive per il rilascio di documentazione o per l’avvio o il proseguo di un procedimento, la legalizzazione di una fotografia, dovrà essere la stessa amministrazione richiedente a procedere a legalizzare la foto presentata dall’interessato.
Su richiesta dell’interessato le fotografie possono essere, altresì, legalizzate da un dipendente incaricato dal Sindaco. 
La legalizzazione della fotografia viene effettuata e consegnata al richiedente immediatamente.
Non si effettuano autenticazioni (legalizzazioni) di fotografie richieste per usi diversi dal rilascio di documenti personali da parte delle competenti amministrazioni dello Stato.
Il costo dell'autenticazione di fotografia prescritte per il rilascio di documenti personali da parte di uffici della P.A. è di Euro 0,26 ed è esente da imposta di bollo.
Evento della Vita Essere cittadino
Documenti da presentare 1 fotografia recente formato tessera un documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità (chi è sprovvisto di documenti deve essere accompagnato da due testimoni maggiorenni muniti di documento valido).
Per i minori di anni 15, ancora sprovvisti di carta di identità, la richiesta di legalizzazione di foto deve essere presentata da uno dei genitori.
Requisiti richiesti piena capacità di agire
Entro quale termine nessuno
Normativa di riferimento D.P.R. 28.12.2000, n.445
Struttura competente U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale