Informazioni generali | Se un cittadino interessato a farlo non è in grado di comprovare con documenti, certificati o l'autocertificazione (VEDERE scheda specifica AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE) stati, fatti o qualità personali, che sono a sua diretta conoscenza, anche relativi a terze persone, egli può farlo utilizzando le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Si tratta di dichiarazioni di conoscenza, cioè destinate ad attestare fatti noti ma non altrimenti conoscibili, dal cui contenuto resta esclusa qualsiasi manifestazione di volontà (es. procure, mandati, deleghe, autorizzazioni,rinunce, accettazioni,impegnative,assensi,liberatorie,giuramenti,garanzie,ecc.)nonchè le promesse di adempimenti futuri o la costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici di diritto privato - contratti, che rientrano nella esclusiva competenza del notaio. Inoltre, esse non possono essere utilizzate nei confronti delle autorità giurisdizionali. Esse possono invece comprovare:- -la conformità all'originale di alcune categorie di atti e documenti (VEDERE scheda AUTENTICAZIONE DI COPIA-MODALITà ALTERNATIVE). -lo smarrimento (ma non il furto) di documenti al fine di ottenere il rilascio di duplicati, ma solo se la legge non preveda l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. (Detto obbligo sussiste ad esempio nei confronti del passaporto e della carta d'identità). La validità nel tempo delle dichiarazioni sostitutive è pari a quella degli atti che sostituiscono oppure è illimitata, se destinate a comprovare fatti, stati o qualità personali non soggetti a modificazione o non altrimenti comprovabili. Se l'interessato è: -persona impedita a effettuare materialmente la sottoscrizione; -persona temporaneamente impedita, per ragioni di salute, a rendere la dichiarazione; -persona impossibilitata a rendere la dichiarazione perchè priva di capacità di agire (minore, inabilitato, interdetto) (VEDERE LE SPECIFICHE SCHEDE - AUTENTICAZIONE DI FIRMA) NON è più NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE quando la dichiarazione è destinata a un ufficio della P.A. o di un gestore/esercente un pubblico servizio. L'interessato, dopo averla redatta, può presentarsi direttamente all' ufficio dove deve essere consegnata e sottoscriverla in presenza del dipendente incaricato di riceverla, oppure può inviarla (tramite fax,posta, corriere, persona di fiducia, ecc..) dopo averla sottoscritta, allegando alla stessa fotocopia non autenticata di un suo valido documento di identità. Se l'interessato intende inviare la dichiarazione sostitutiva per via telematica, essa è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica. è SEMPRE NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE quando la dichiarazione è destinata a un privato (banche, assicurazioni, imprese, ecc..),oppure a un ufficio della P.A. o di un gestiore/esercente un pubblico servizio che la abbia richiesta, con firma autenticata, per la riscossione da parte di terzi di benefici economici (ratei pensione maturati e non riscossi, contributi, ecc..) L'autenticazione si effettua da un notaio, cancelliere di Tribunale, segretario comunale, dall'addetto a ricevere la documentazione(solo in caso di riscossione da parte di terzi di benefici economici erogati da P.A. o gestori/esercenti pubblici servizi) o infine, dal dipendente incaricato dal Sindaco. La dichiarazione sostitutiva è sempre esente dall'imposta di bollo. COSTO PER L'AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - in bollo Euro 11,52 - in carta semplice - Euro 0,26 L'utente che intende ottenere l'autenticazione della firma in carta semplice deve indicare la norma di legge che lo esenta dal pagamento dell'imposta di bollo e l'autenticatore, verificata l'esistenza dell'esenzione, è tenuto ad applicarla indicandone gli estremi normativi sull'atto esentato. |
Evento della Vita | Essere cittadino |
Documenti da presentare | documento d'identificazione o di riconoscimento personale in corso di validità. |
Requisiti richiesti | piena capacità di agire |
Entro quale termine | nessuno |
Normativa di riferimento | D.P.R. 28.12.2000, n. 445 modificato da art. 15 L.16.1.2003, n. 3 e da D.P.R. 7.4.2003, n. 137; art. 30 L. 7.8.1990, n. 241 |
Struttura competente | U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale |
Documentazione da scaricare | |
AUTOCERTIFICAZIONE | |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' |